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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 22/1/2026, n. 769 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo, Rel. D’Oriano Milena |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - |
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Appello - Deposito di documenti nuovi - Ammissibilità – Limiti – Giudizi instaurati in primo grado dopo d.lgs. n. 220/2023 – Applicabilità precedente formulazione art. 58 d.lgs. n. 546/1992. |
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Massima |
In tema di contenzioso tributario, nei giudizi instaurati in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023, è tuttora ammissibile, ai sensi dell’art. l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 previgente, la produzione in appello delle notifiche degli atti impugnati che l’Amministrazione non ha prodotto in primo grado, trovando applicazione la norma transitoria dettata dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, come modificata dalla sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), dello stesso d.lgs. n. 220/2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023. |
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Rif. normativi |
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 Art.1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023 Art.4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 22/4/2024, n. 10788, Rv. 671023 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 23/4/2025, n. 10549, Rv. 674955 – 01 (VEDI) Corte Cost. Sent. 27/3/2025 n. 36 |
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Anno pubbl. |
2025 |
