MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 10:42

PER LA LEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI NON E' NECESSARIO ALLEGARE LE DELIBERE COMUNALI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 20/1/2026, n. 633

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Musto Luigi

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI -

 

Avviso di accertamento - Motivazione - Indicazione elementi costitutivi – Delibere comunali di approvazione delle tariffe – Onere di allegazione dell’amministrazione - Insussistenza.

Massima

In tema diTARI, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, è sufficiente l’indicazione degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, come i dati catastali, la superficie, l’indirizzo, la tariffa applicata, le addizionali e l’importo dovuto per ciascuna unità, in modo che il contribuente sia in grado di individuare la ragione della pretesa, la sua entità e la base di calcolo e possa così esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa, senza che sia necessaria l’allegazione delle delibere comunali di approvazione delle tariffe, che, quali atti generali di pubblico dominio, consultabili da chiunque, costituiscono un mero presupposto normativo dell’atto impositivo ma non ne integrano la motivazione.

Rif. normativi

Art. 63 del d.lgs. n. 507/1993

Art. 7 della l. n. 212/2000

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 7/6/2024, n. 16015, Rv. 671290 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 24/7/2014, n. 16836, Rv. 632231 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 17/10/2014, n. 22003, Rv. 632769 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025