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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 20/1/2026, n. 633 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo, Rel. Musto Luigi |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI - |
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Avviso di accertamento - Motivazione - Indicazione elementi costitutivi – Delibere comunali di approvazione delle tariffe – Onere di allegazione dell’amministrazione - Insussistenza. |
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Massima |
In tema diTARI, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, è sufficiente l’indicazione degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, come i dati catastali, la superficie, l’indirizzo, la tariffa applicata, le addizionali e l’importo dovuto per ciascuna unità, in modo che il contribuente sia in grado di individuare la ragione della pretesa, la sua entità e la base di calcolo e possa così esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa, senza che sia necessaria l’allegazione delle delibere comunali di approvazione delle tariffe, che, quali atti generali di pubblico dominio, consultabili da chiunque, costituiscono un mero presupposto normativo dell’atto impositivo ma non ne integrano la motivazione. |
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Rif. normativi |
Art. 63 del d.lgs. n. 507/1993 Art. 7 della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 7/6/2024, n. 16015, Rv. 671290 - 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 24/7/2014, n. 16836, Rv. 632231 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 17/10/2014, n. 22003, Rv. 632769 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
