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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 20/1/2026, n. 631 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo, Rel. Montagna Alfredo |
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONI - IN GENERE -
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Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale – Assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza – Ulteriori gravi ed eccezionali ragioni - Obbligo di motivazione – Sussistenza. |
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Massima |
In tema spese di lite, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, ma è estensibile ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, tuttavia, richiedono adeguata motivazione. |
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Rif. normativi |
Art. 92, comma 2, c.p.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 3, 8/3/2024 , n. 6424, Rv. 670340 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
