MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 09 February 2026 10:10

IN CASO DI TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA DI IMPOSTA NON PUO' ESSERE RIPORTATO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE SUCCESSIVA

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 1, Sentenza del 12/1/2026, n. 8

Composizione

Rel. Cervino Filomena Egidia

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI 

 

Detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto – Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva - Possibilità - Esclusione - Fondamento.     

Massima

In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 cit., nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24/ 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.

Rif. normativi

Art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972

Art. 37 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 1 del d.P.R. n. 24/1979

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6-5, 31/7/2019, n. 20573, Rv. 654866 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 29/1/2014, n. 1845, Rv. 629500 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025