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Sentenza del 3.12.2025, dep. 5.1.2026, n. 66/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17. |
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Composizione |
Pres. Est. Pannullo |
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091 GIUOCO E SCOMMESSA - 003 CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE.
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GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 - Natura interpretativa - Sent. Corte cost. n. 27 del 2018 - Conseguenze - Periodi d'imposta antecedenti al 2011 - Soggettività passiva - Ricevitorie o bookmaker - Criteri - Fattispecie.
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Massima |
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, mancando una disciplina degli effetti transitori ed attesa la sua natura interpretativa, come riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, cosicché, per i periodi di imposta antecedenti al 2011, i soggetti passivi non sono le ricevitorie, ma i soli bookmaker, con o senza concessione, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado che, in relazione ad imposta per l’annualità 2008, aveva accolto il ricorso della società bookmaker sull’erroneo rilievo che il venir meno del presupposto impositivo per la ricevitoria determinava il venir meno anche dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta a carico del soggetto per conto del quale l'attività di raccolta delle scommesse era esercitata). |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3622 del 08/02/2024 (Rv. 670419 - 01)
Vedi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025 (Rv. 674391 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
