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Sentenza del 21.11.2025, dep. 7.1.2026, n. 117/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15. |
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Composizione |
Pres. Fraioli, Est. Crisanti |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - Consolidato nazionale - Opzione per la dichiarazione e tassazione del gruppo - Errori formali nella compilazione - Emendabilità - Fondamento - Natura di dichiarazione di scienza - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, la società controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate, l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T.U.I.R. e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta (con particolare riguardo alla compilazione del quadro "CC" ai fini dell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo), può sempre emendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato l’accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento, derivante dalla mancata compilazione in dichiarazione - da parte della società “fiscal unit” - del rigo riservato all’indicazione della cessione di credito IRES alla medesima società, questa volta in qualità di consolidata). |
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Rif. normativi |
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117 DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass. Sez. 5, Sentenza n.6016 del 04/03/2020 (Rv. 657407 - 01).
Vedi Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28316 del 15/10/2021 (Rv. 662475 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
