MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Friday 06 February 2026 10:07

ANCORA IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO IN CASO DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

 

 

 

Sentenza del 15.12.2025, dep. 7.1.2026, n. 115/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.

Composizione

Pres. Tafuro, Est. Giordano

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  - 414 DETRAZIONI

 

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Onere probatorio dell'amministrazione finanziaria - Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Prova contraria del contribuente - Contenuto. - Fattispecie.

Massima

In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei ad ingenerare sospetto in qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, del fatto che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, con la conseguenza che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. (Fattispecie di mancato riconoscimento e conseguente ripresa a tassazione di detrazione IVA effettuata da società su una serie di fatture - per acquisto di carburante - emesse da altra società, poi risultata una “cartiera” dedita solo all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in cui la Corte territoriale ha affermato che il principio di diritto deve intendersi nel senso della sussistenza dell'onere del contribuente di dimostrare la propria assenza di consapevolezza di partecipare all'evasione fiscale solo se, a monte, l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari idonei a sostenere la consapevolezza in capo all'altro contraente della fittizietà dell'operazione).

Rif. normativi

Cod. Civ., art. 2697

Cod. Civ., art. 2729

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

 

Rif. giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24471 del 09/08/2022 (Rv. 665800 - 02).

 

Vedi

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018 (Rv. 647837 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025 (Rv. 674945 - 01)

Anno pubb.

2026