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Sentenza del 31 gennaio 2025, n. 1004 del 2025 (dep. 29/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Di Pietro Giuseppe (Presidente) Murino Antonella (Relatore) Latti Franco (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 523 ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE |
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Imposte sui redditi - Enti non commerciali - Determinazione dei redditi - Esercizio di attività commerciale - Obbligo di tenuta di contabilità separata - Conseguenze - Distinti bilanci di esercizio - Necessità - Esclusione - “Contabilità separabile” – Sufficienza – Metodo induttivo – Quantificazione dei costi detraibili – Ente con più strutture
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Massima |
In tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali, l'obbligo previsto dall'art. 144, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata non richiede la predisposizione di due distinti bilanci di esercizio, essendo consentita e, quindi, sufficiente una "contabilità separabile", cioè una contabilità che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività istituzionale non commerciale e quelle relative all'attività commerciale. (In applicazione del principio è stato affermato che, in presenza di tali caratteristiche della contabilità, l’ente non commerciale che dispone di più strutture, di cui una sola gestisce anche attività commerciali ed è sottoposta ad accertamento, l’Agenzia delle Entrate non può rapportare il totale delle entrate istituzionali relative a tutte le strutture ai ricavi commerciali della sola struttura accertata, dovendo essere confrontate grandezze omogenee, sicché il centro di costo e quello di ricavo devono coincidere). |
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Rif. normativi |
Art. 144, DPR 22/12/1986 n. 917 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 22/09/2021, n. 25628 |
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Anno pubb. |
2025 |
