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Sentenza del 17 gennaio 2025, n. 999 del 2025 (dep. 29/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Di Pietro Giuseppe (Presidente) Murino Antonella (Relatore) Latti Franco (Giudice) |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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IVA – Accertamento - Documenti informatici ("files") estratti da computer aziendali - Evidenza di contabilità non ufficiale - Valore presuntivo - Sussistenza – Unico elemento presuntivo – Caratteristiche – Inversione dell’onere della prova.
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Massima |
In tema di accertamento per le imposte sui redditi e per l’IVA, i documenti informatici (cosiddetti "files"), estrapolati dal sistema elettronico nella disponibilità dell'imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale con dati contabili ed extracontabili, in quanto scritture aziendali, costituiscono elemento probatorio, sia pure presuntivo, utilmente valutabile dall’Amministrazione finanziaria, anche se unico, purché grave e preciso, salva la verifica di attendibilità, in base al quale emettere l’avviso di accertamento, con conseguente onere per il contribuente di fornire la prova contraria secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. |
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Rif. normativi |
Art. 39 DPR 29/09/1973 n. 600 Art. 52, DPR 26/10/1972 n. 633 Art. 54, DPR 26/10/1972 n. 633 Art. 7, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Art. 2729 c.c. |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/02/2010, n. 3388 Cass., Sez. 5, Ordinanza del 30/10/2018, n. 27552 |
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Anno pubb. |
2025 |
