MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Thursday 05 February 2026 10:36

IVA NEL SETTORE DELL' EDILIZIA E REGIME DELLA PROVA PER L' APPLICABILITA' DEL REVERSE CHARGE

 

 

Sentenza del 17 gennaio 2025, n. 999  del 2025  (dep. 29/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Di Pietro Giuseppe  (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Latti Franco  (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  443 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE

 

 

IVA – Registrazione delle fatture - Reverse charge “interno” – Edilizia - Presupposti applicativi - Contestazione dell'Ufficio – Presunzioni – Irregolarità delle scritture contabili - Prova della sussistenza dei presupposti per il “reverse charge” - Onere a carico del contribuente

 

Massima

L’applicazione dell’IVA secondo lo schema del reverse charge nel settore dell’edilizia, di cui all’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, dipende dal verificarsi cumulativo delle seguenti condizioni: a) è necessaria la presenza di almeno tre soggetti coinvolti (il committente, l’appaltatore e il subappaltatore); b) l’operazione deve essere stata posta in essere nel settore edile nell’ambito dei codici di attività del gruppo «F del codice Atecofin 220041; c) l’accordo che lega il subappaltatore con l’appaltatore principale deve essere un contratto di appalto o di sub-appalto. (In motivazione la Corte ha affermato che sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tenuto conto anche dell’irregolarità delle scritture contabili, l’Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di tali condizioni e conseguentemente l’applicazione del reverse charge, sicché in tal caso grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria).

Rif. normativi

Art. 17, DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 2697 c.c. 

Conformità

 Cass., Sez. 5, Sentenza del 15/07/2020, n. 14999

Anno pubb.

2025