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Sentenza del 22.7.2025, dep. 22.8.2025, n. 5247/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez.15. |
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Composizione |
Pres. Fraioli, Est. Buccaro |
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE
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PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - Impugnazione dell'atto di attribuzione di rendita catastale costituente il presupposto di un atto impositivo della TASI – Proposizione nei confronti dell'Agenzia del territorio - Comune - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
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Massima |
Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di TASI, che sia promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., atteso che, essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia del Territorio nello stesso processo in cui è citato il Comune. |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010 (Rv. 613062 - 01) Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1439 del 20/01/2017 (Rv. 642897 - 01)
Vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014 (Rv. 633991 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
