MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 02 February 2026 09:49

TASI: APPLICABILITA' DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA

 

 

 

Sentenza del 22.7.2025, dep. 22.8.2025, n. 5247/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez.15.

 

Composizione

Pres. Fraioli, Est. Buccaro

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1 gennaio 2000 - Art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 - Significato - Utilizzo di una rendita notificata anche per annualità di imposta precedenti - Possibilità - Fattispecie.

 

Massima

In tema di TASI, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. (Fattispecie di avviso di accertamento TASI per l’annualità 2017, relativo ad immobile assoggettato a provvedimento di variazione catastale e di attribuzione di diversa rendita notificato al contribuente in data 6 marzo 2018).

 

Rif. normativi

legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3

Rif. giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14402 del 09/06/2017 (Rv. 644432 - 01)

Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011 (Rv. 616101 - 01)

 

Anno pubb.

2025