MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 02 February 2026 09:05

NOTIFICA DELLA CARTELLA A MEZZO PEC NON ISCRITTA NEI PUBBLICI REGISTRI

 

 

 

Sentenza del 25.6.2025, dep. 21.8.2025, n. 5229/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez.8.

Composizione

Pres. Filocamo Est. Nispi

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE   193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

 

 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE – Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.

 

 

Massima

È valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, allorquando sia certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (Nella fattispecie, la Corte territoriale ha osservato che la mancata registrazione del dominio informatico dal quale proviene la notifica potrebbe rappresentare causa di nullità della notifica, ma non della sua inesistenza, con conseguente applicazione della sanatoria per raggiungimento degli effetti, avendo il contribuente tempestivamente impugnato il provvedimento, con ampia motivazione).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 137

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179

Legge 17/12/2012 num. 221

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter

Rif. giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025 (Rv. 675150 - 01)

 

Vedi

Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 01)  

 

Anno pubb.

2025