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Sentenza del 25.6.2025, dep. 21.8.2025, n. 5229/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez.8. |
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Composizione |
Pres. Filocamo Est. Nispi |
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE
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PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE – Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.
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Massima |
È valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, allorquando sia certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. (Nella fattispecie, la Corte territoriale ha osservato che la mancata registrazione del dominio informatico dal quale proviene la notifica potrebbe rappresentare causa di nullità della notifica, ma non della sua inesistenza, con conseguente applicazione della sanatoria per raggiungimento degli effetti, avendo il contribuente tempestivamente impugnato il provvedimento, con ampia motivazione). |
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Rif. normativi |
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025 (Rv. 675150 - 01)
Vedi Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
