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DEFINIZIONE AGEVOLATA – disconoscimento da parte dell’Agenzia di un credito fiscale – natura sostanziale di pretesa imponibile a carico del contribuente - determinabilità della base di calcolo in base al credito disconosciuto – possibilità di definizione agevolata. |
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La Cassazione ribadisce una lettura sostanzialista dell’oggetto della definizione fiscale ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, da intendersi, in una logica di favor per la deflazione del contenzioso, come ogni pretesa dell’Ufficio che si traduce in un aggravio del carico fiscale del contribuente. |
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La Corte di Cassazione ha chiarito che la definizione agevolata delle liti pendenti, pervista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’Ufficio abbia disconosciuto un credito fiscale. Dal punto di vista processuale, il giudizio avverso il diniego di definizione agevolata è ritualmente introdotto innanzi al giudice di legittimità, in quanto giudice innanzi al quale pendeva l’istanza di definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 3.5.2021, n. 11623). Sul piano della disciplina tributaria, l’interpretazione si armonizza con l’orientamento che ha avallato una lettura sostanzialista della disciplina deflattiva, espresso dalle Sezioni Unite (Cass. SU, 25.6.2021, n. 18298): il beneficio trova infatti applicazione in ogni ipotesi in cui l’Ufficio emetta un atto “di accertamento”, da intendersi non alla luce del nomen iuris, bensì quale più generale “atto impositivo” tramite il quale l’Ufficio incide sulla sfera giuridica del contribuente, aggravandone il carico fiscale. Le Sezioni Unite avevano infatti già superato precedenti orientamenti secondo i quali la norma in tema di definizione agevolata, alla luce della sua dizione letterale, non avrebbe trovato applicazione per le ipotesi di mera riscossione/liquidazione; la Corte aveva, in quella massima sede, sposato l’assunto per il quale, qualora la cartella sia il primo atto con il quale la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente, la stessa è suscettibile di definizione agevolata. Il caso affrontato in sede nomofilattica riguardava in particolare la liquidazione automatica ex art. 36 bis D.P.R. 29/09/1973 di imposte o sanzioni, da qualificarsi, agli specifici fini, “atto impositivo”, oltre che di riscossione. In senso analogo la giurisprudenza si è espressa per quanto concerne gli atti di liquidazione delle imposte di registro e catastali. Unico limite alla possibilità di definizione agevolata riconosciuta dalle Sezioni Unite rimane dunque l’introduzione del tutto abusiva e pretestuosa di contenziosi avverso atti già noti e definitivi, strumentalmente proposti al solo fine di beneficiare della definizione agevolata. Nel caso in analisi, allineandosi alla logica sostanzialista e ricordando la ratio deflattiva della misura che ne giustifica una lettura che riduca al minimo le situazioni astrattamente preclusive, la Corte di legittimità riconosce dunque che il disconoscimento di una agevolazione fiscale si traduce necessariamente in un aggravio di carico fiscale per il contribuente, con la conseguenza che è consentita l’ammissione alla definizione agevolata. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass., SU, 25/06/2021, n. 18298; Cass., Sez. 5, 30/11/2023, n. 33476; Cass., Sez. 5, 06/10/2010, n. 20731. Correlate: Cass., Sez. 5, 3/05/2021, n. 11623. |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. l. 17 dicembre 2018, n.136. D.P.R. 29 settembre 1973, art. 36 bis |
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 21278 del 3 giugno 2026, dep. 23 giugno 2026. |
Relatore: Consigliere Paola Malanetto
