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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE – AUTORIZZAZIONI - Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Gravi indizi di illecito fiscale - Insussistenza - Conseguenze - Inutilizzabilità della documentazione e illegittimità dell’atto impositivo. |
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In tema di accertamenti tributari, nell’ipotesi di accesso presso locali adibiti ad abitazione del contribuente, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiede l’indicazione di gravi indizi di violazione di norme fiscali, la cui concreta sussistenza va verificata dal giudice tributario. L’illegittimità del provvedimento di autorizzazione determina l’inutilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite in sede di accesso e l’illegittimità dell’atto impositivo su di esse fondato.
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La Suprema Corte torna ad occuparsi di accertamenti eseguiti (nella specie, a fini IVA) dall’Amministrazione finanziaria mediante accessi a locali posti nella disponibilità del contribuente. Nell’affrontare il tema, la sentenza in commento sottolinea la diversa disciplina dettata dai primi due commi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nell’ipotesi di accesso a locali ad uso promiscuo (cioè a dire ad ambienti contestualmente adoperati per la vita familiare e per l’attività professionale), per l’attività di accertamento è necessaria (ma, al contempo, sufficiente) la mera autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Nel caso di accesso puramente domiciliare, invece, detta autorizzazione deve essere giustificata dall’esistenza di gravi indizi di violazione di norme fiscali: e, in sede di impugnativa dell’atto impositivo fondato su documenti acquisiti all’esito dell’accesso, il giudice tributario è tenuto a verificare la correttezza in diritto del provvedimento autorizzatorio, quanto alla sua motivazione e quanto alla effettiva sussistenza di elementi di valenza indiziaria. Il riscontro dell’assenza dei presupposti così individuati per l’accesso dell’A.F. si riverbera sulla utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite e cagiona quindi l’illegittimità dell’atto impositivo su di esse fondate. Applicando gli enunciati princìpi alla vicenda esaminata, il giudice di legittimità rileva come la mera indicazione della sede legale della ditta individuale presso l’abitazione del contribuente non basti a dimostrare l’uso professionale dei locali, in specie quando l’attività imprenditoriale (nel caso, di piastrellista) non esiga necessariamente un luogo fisico per il suo esercizio. Ricondotta la fattispecie nell’àmbito dell’accesso domiciliare, la Suprema Corte, nel cassare la decisione del giudice di merito, evidenzia come i gravi indizi non possano essere integrati da un generico programma di controllo del settore economico di appartenenza del contribuente né dall’indicazione di una omissione dichiarativa irrilevante in base al regime scelto dal contribuente. Richiedendo una effettiva e concreta ricorrenza di gravi indizi di violazioni fiscali, la pronuncia in commento rafforza le garanzie del contribuente in relazione a verifiche particolarmente invasive, in quanto direttamente incidenti sulla inviolabilità del domicilio tutelata dall’art. 14 della Costituzione.
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., sez. trib., 1° aprile 2026, n. 8031; Cass., sez. trib., 11 settembre 2025, n. 25049; Cass., sez. trib., 6 ottobre 2020, n. 21411; Cass., sez. trib., 12 aprile 2019, n. 10275
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Rif. normativi |
Art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 |
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Dati sentenza |
Cass., sez. trib., sent. 30 aprile 2026, n.11872 – Pres Giudicepietro – Est. Lume |
Redattore: Raffaele ROSSI
