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Tuesday 05 May 2026 12:50

LA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE LA SUSSISTENZA DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA LA SOCIETA' E I SOCI IN CASO DI RICORSO AVVERSO L'ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI SOCIETA' DI PERSONE

 

 

 

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE   187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Ricorso contro l'accertamento dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

 

 

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità del c.d. simultaneus processus tra soci e società di persone in caso di impugnazione dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi, stante l’automatica imputazione ai soci dei redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. Inoltre, si è ribadito che l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria.

 

Il fatto: L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una SAS esercente attività di fabbricazione e commercio di gioielli recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva ed Irap.

L’amministrazione – trattandosi di ripresa fiscale a carico di società di persona e dando attuazione al principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. – emetteva separati avvisi di accertamento, nei confronti dei soci, recuperando a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef in rapporto alle rispettive quote di partecipazione.

I tre atti impositivi erano oggetto di distinti ricorsi proposti dalla società e dai soci, e venivano decisi, senza disporne la riunione, in primo grado con integrale rigetto e in secondo grado con esiti differenti.

I soci e la società proponevano distinti ricorsi avverso le rispettive sentenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto preliminarmente la riunione dei tre giudizi, tra loro connessi in quanto aventi ad oggetto il recupero fiscale operato dall’Ufficio finanziario in ragione della medesima contestazione nei confronti della società di persone quanto ad Irap e Iva e nei confronti dei due soci quanto all’Irpef.

Sempre in via preliminare, la Corte ha esaminato il motivo relativo alla violazione del principio del litisconsorzio necessario accogliendolo con riferimento alla sola sentenza di secondo grado.

In particolare, il giudice di legittimità ha chiarito che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 t.u.i.r., nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia l’ente che le persone fisiche, salvo che nel giudizio siano state prospettate esclusivamente questioni personali. Di conseguenza, la società e i soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non si ha la suddetta violazione del litisconsorzio nel caso siano stati proposti ricorsi uguali dai soci e dalla società e il loro esame sia avvenuto da parte dello stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria con sentenze sostanzialmente identiche.

Nel caso di specie in primo grado si erano verificate le suddette condizioni: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso l’avviso di accertamento, sostanzialmente unitario, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ai giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

Sicché la Corte ha ritenuto di non dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, diversamente da quanto accaduto in secondo grado allorché il ricorso proposto da una socia è stato trattato in altra udienza e da diverso collegio rispetto agli altri due ed ha avuto anche esito differente; in tal caso la Corte ha precisato che neanche l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte dei soci (come accaduto nella fattispecie) può evitare la nullità del giudizio.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 16/07/2025, n. 19741, Rv. 676114 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10550, Rv. 674956 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 18/12/2024, n. 33260, Rv. 673290 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 6, 15/02/2018, n. 3789, Rv. 647118 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 30/10/2024, n. 28060, Rv. 672621 – 01 (CONF)

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 14

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 29

d.P.R. 22/12/1986, n.917 art. 5,

d.P.R. 29/09/1973 num. 600 art. 40

Dati sentenza

Cass. civ., Sez. V, Ord. (data ud. 04/03/2026) pubbl. 30/04/2026, n. 11922

Redattore: Cons. Luca Varrone