SERVIZIO NOVITA'

Monday 23 February 2026 08:54

DOPO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO IL CONTRIBUENTE CHE RITENGA INSUSSISTENTE LA PRETESA FISCALE PUO' RICHIEDERE SOLO IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE E DEGLI INTERESSI MA NON DELLE SANZIONI

 

 

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Ravvedimento operoso - Natura negoziale - Conseguenze – Sanzioni - Annullamento per errore determinante - Rilevanza –Esclusione del rimborso – Imposta e interessi – Insussistenza dei presupposti - Ammissibilità del rimborso.

 

Poiché il ravvedimento operoso è previsto dall’ art.13 del d.lgs. n. 472 del 1997 esclusivamente per le sanzioni, ai fini dell'accoglimento dell’istanza di rimborso delle somme così versate rileva esclusivamente l'errore essenziale e riconoscibile, in cui sia caduto il contribuente, che, in ragione della scelta negoziale, non potrà invece contestare i presupposti delle sanzioni.

Tale principio non si estende alle somme versate per imposte e interessi, posto che il ravvedimento operoso, come previsto dalla normativa vigente, riguarda solo le sanzioni.  

 

La Corte di Cassazione ha evidenziato che, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di sanzione nell’ambito del ravvedimento operoso, può avere rilevanza esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento.

Non può invece riconoscersi alcun rilievo alla natura, formale o sostanziale, della violazione, o alla mancanza "ab origine" dei presupposti sanzionatori; in queste ultime ipotesi, ove si consentisse al contribuente di chiedere il rimborso, ciò si porrebbe in contrasto con la scelta negoziale di accedere al trattamento sanzionatorio ridotto.

Lo stesso principio non vale, invece, per le somme corrisposte a titolo di imposta e di interessi, versate in occasione del ravvedimento operoso, posto che il ravvedimento, riguardando solo le sanzioni, non può costituire causa ostativa al rimborso dell’imposta indebitamente versata.

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11993 del 05/05/2023

Rif. normativi

Art. 13 D.lgs. 18/12/1997 n. 472

 Art. 1428 c.c.

 

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Sentenza n.  3346 del 27 novembre 2025, dep. 14 febbraio 2026

                                            Redattore: Cons. Francesco Antonino CANCILLA