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Monday 23 February 2026 10:47

IN MATERIA DI IVA RIFERITA A OPERAZIONI. DI LEASING FINANZ., L'UTILIZZAT. HA DIRITTO AL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA DETRAIB., ASSOLTA RELAT. A BENI AMMORTIZ., PURCHE' SI TRATTI DI BENI DI INVESTIMENTO E L'OPZIONE DI ACQ. RISULTI LA SOLA SCELTA ECONOM. RAZION.

 

 

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'IVA - Rimborso - Concessionario - Sussistenza – Condizioni.

 

Va riconosciuto il diritto dell'utilizzatore al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA (di importo superiore ad euro 2.582,28), assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di leasing finanziario, purché tale operazione, così come regolata dal contratto, possa essere equiparata all'acquisizione di un «bene di investimento» e purché l’opzione di acquisto, per quanto formalmente facoltativa, sia la sola scelta economicamente razionale.

 

 

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dell'utilizzatore al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù contratto di leasing finanziario, poiché tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un «bene di investimento».

Pertanto, si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile di cui all'art. 30, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 633 del 1972, se per detti beni sia previsto il trasferimento di proprietà (al conduttore) alla scadenza del contratto o sia prevista l'attribuzione (al conduttore) delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi e se la somma delle rate e degli interessi equivalga al valore venale dei beni.

Ai fini della configurabilità di cessione di beni imponibili, occorre tuttavia che l’esercizio dell’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, sia in realtà, alla luce delle condizioni del contratto, come la sola scelta economicamente razionale per il locatario.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12457 del 10/05/2019

Rif. normativi

Art. 30, coma 3, lett. c),  DPR 27/10/1972 n. 633

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Sentenza n.  3346 del 27 novembre 2025, dep. 14 febbraio 2026

                                            Redattore: Cons. Francesco Antonino CANCILLA