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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - Accertamento con metodo sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie. |
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L’ordinanza consolida l’orientamento intermedio sull’accertamento sintetico: per la prova contraria (art. 38, D.P.R. 600/73) il contribuente deve dimostrare la disponibilità di redditi diversi o pregressi, ma non l’origine della provvista né il nesso diretto tra specifiche somme e singole spese. |
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Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini della prova contraria a carico del contribuente in ambito di redditometro (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), censurando un orientamento dei giudici di merito ritenuto eccessivamente rigoroso e ormai superato. Il perimetro della prova contraria. Il nucleo della controversia riguarda l’idoneità della documentazione bancaria a giustificare gli incrementi patrimoniali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva preteso che la contribuente dimostrasse non solo la disponibilità di somme (un consistente saldo attivo di inizio anno), ma anche l’origine specifica di tale provvista e il suo diretto impiego per il pagamento delle spese individuate dall’Ufficio. La Cassazione chiarisce che tale impostazione è errata per due ragioni fondamentali:
In definitiva, l'ordinanza conferma un percorso di mitigazione dell'onere probatorio per il contribuente, privilegiando una valutazione complessiva della capacità finanziaria rispetto a una rigida e spesso impossibile tracciabilità "operazione per operazione". |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Inizialmente, la Cassazione richiedeva una prova estremamente rigorosa: il contribuente doveva dimostrare che le somme non dichiarate fossero state effettivamente ed esattamente utilizzate per l'acquisto degli specifici beni individuati dall'Ufficio.
Al polo opposto, alcune sentenze avevano ritenuto sufficiente la mera disponibilità di redditi ulteriori o il semplice transito di somme sui conti, senza necessità di provare alcun collegamento con le spese.
L'orientamento "intermedio" (attuale e consolidato) È il filone a cui aderisce l'ordinanza in esame. Si parla di un "percorso di mitigazione": non serve la prova del nesso diretto (operazione per operazione), ma non basta la semplice esistenza di un conto corrente. Occorre dimostrare circostanze sintomatiche che rendano verosimile l'utilizzo di quei redditi per coprire le spese contestate.
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Rif. normativi |
D.P.R. n.600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6. D.L. n. 78 del 2010. |
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 2829 del 21 gennaio 2026, dep. 9 febbraio 2026. |
Redattore: Cons. S. De Matteis
