|
|
|
|
|
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - Crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 280, della l. n. 296 del 2006 – Indicazione nella dichiarazione annuale - Natura negoziale - Irretrattabilità - Sanzione - Decadenza - Fondamento.
|
|
|
La Corte di Cassazione ribadisce che l’indicazione nel quadro RU del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 280, della l. n. 296 del 2006, è richiesta a pena di decadenza e che le dichiarazioni successive non sono idonee a sanare l’omissione originaria, in quanto la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi incontra il limite delle decadenze previste dalla legge, soprattutto quando si tratta di benefici fiscali subordinati a una manifestazione di volontà negoziale. |
|
|
Il fatto: Il contenzioso riguardava una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, poiché la parte privata non aveva inserito il credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma lo aveva indicato solo successivamente tramite dichiarazione integrativa, presentata dopo la comunicazione di irregolarità. In primo grado la C.t.p. di Potenza aveva rigettato il ricorso, mentre la C.t.r. aveva accolto l’appello e annullato la cartella sulla base dell’assunto che la dichiarazione fosse emendabile in sede contenziosa anche oltre i termini di cui all’art. 8, commi 8 e 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998. L’agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 282, legge 27 dicembre 2006, n. 296, al d.m. 28 marzo 2008, n. 76, all’art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, laddove la sentenza aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro fosse un mero errore formale e che, pertanto, la dichiarazione fosse emendabile anche oltre il termine previsto per la sua integrazione. La decisione La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il giudice di legittimità ha chiarito che il credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo, ex art. 1, commi 280 e 282 della l. n. 296 del 2006, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. L’indicazione nel quadro RU è richiesta a pena di decadenza, trattandosi di una dichiarazione negoziale. La Corte, infatti, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito in questione non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precise scelte politiche, finalizzate a incentivare la ricerca e lo sviluppo, sicché l’indicazione nel quadro RU della dichiarazione annuale è atto negoziale e non di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e, contestualmente, ad inserirvi il credito di imposta. Posta la natura negoziale della dichiarazione, il giudice di legittimità ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili, anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'amministrazione finanziaria. Da ultimo, ha chiarito la non applicabilità del principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 13378/2016, in quanto nella medesima sentenza si chiarisce che tale principio incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. Nel caso di specie, pertanto, siccome la dichiarazione integrativa, contenente l'indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione originaria, era stata presentata oltre i termini, essa era inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente e impediva la compensazione dei crediti originariamente omessi. |
|
Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 24/05/2024, n. 14648, Rv. 671419 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 15/11/2021, n. 34266, Rv. 663047 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 10/04/2024, n. 9693, Rv. 670808 - 01 (CONF) Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15241, Rv. 658529 – 01 (VEDI) Cass. Sez. U., 30/06/2016, n. 13378, Rv. 640206 – 01 (VEDI) |
|
Rif. normativi |
l. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 280, l. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 282, d.P.R. 22/07/1998 num. 322 art. 2, comma 8, d.P.R. 22/07/1998 num. 322 art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 29/09/1973 num. 600 art. 43 |
|
Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord. (data ud. 21/01/2026) pubbl. 03/02/2026, n. 2251 |
Redattore L. Varrone
