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GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA -imposta di soggiorno - Mancato versamento delle somme riscosse dalla struttura - Controversie instaurate dopo l’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Giurisdizione del giudice tributario - Fondamento.
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Il mancato pagamento da parte delle strutture ricettive della imposta di soggiorno rientra - alla luce del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’interpretazione autentica offerta dall’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – nella giurisdizione tributaria e non più in quella contabile. |
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Con l’ordinanza n. 1527/2026 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che a seguito della riforma attuata col decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4, d.lgs., n. 23 del 2011, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro precedente qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria. Come noto, il citato comma 1-ter dispone che “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, proprio l’espressa qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” ha fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile. Da tale esplicitata qualifica – proseguono gli Ermellini - discendono una serie di implicazioni, sia sul piano sostanziale e sia su quello procedurale. Sotto il profilo sostanziale, il responsabile d’imposta è sottoposto ad una responsabilità passiva solidale che però discende da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell’imposta (ovvero l’ospite della struttura), tale da legittimare l’esercizio, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato; la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come invece quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata dunque sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo appunto il diritto di rivalsa. Sotto l’aspetto procedurale, il legislatore del 2020, dopo aver qualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica, prevedendo specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria; per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell’imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al d.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrative tributarie. È quindi mutato l’approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione delle sanzioni. La novella rappresentata dall'art. 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo, che da ausiliario dell’Ente locale tenuto alla riscossione è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall'art. 64, comma 3, TUIR. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22963 del 09/08/2025 (Rv. 675779 - 01) Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 6187 del 07/03/2024 (Rv. 670854 - 02) Cass. Sez. U, Ordinanza del 21.5.2024, n. 14028 (Rv. 671385 - 01) Cass., Sez. U, Ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19654 (Rv. 649978 - 01)
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Rif. normativi |
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180 com. 3 Legge 1//07/2020 num. 77 Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 5 quinquies Legge 17/12/2021 num. 215 Decreto Legisl.14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 1 Decreto Legisl. n. 18/12/1997 n. 471
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Dati sentenze |
Cass. Sez. U, Trib., Ordinanza n.1527/2026 del 7.10.2025, dep. 23/1/2026. |
Redattore: Pietro MOLINO
