Quaderni del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria

Anno 2000 n° 2


RELAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (1.4.1996/31.12/1998)
(Approvata nella seduta del 27.4.1999)

Premessa.

1.1 - L'attività del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

1.2 - L'attività di vigilanza e di aggiornamento dei giudici tributari.

1.3 - L'attività regolamentare e consultiva

1.4 - I problemi della sede del Consiglio e del Personale dell'Ufficio di Segreteria.

2.1 - Il funzionamento delle commissioni tributarie. Le vacanze nell'organico dei giudici.

2.2 - Il Personale delle Segreterie.

2.3 - Attrezzature e locali delle commissioni.

2.4 - L'attività giurisdizionale. Dati relativi alla produzione di sentenze.

2.5 - Lo svolgimento del processo e il contenuto delle decisioni.

2.6 - Considerazioni conclusive.


RELAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (1.1.1999/31.12.1999)
(Approvata nella seduta del 19.9.2000)

Premessa.

1 - Finalità della relazione.

PARTE PRIMA - L'attività consiliare.

1 - L'autonomia contabile del Consiglio di Presidenza e l'informazione dell'attività del Consiglio.

2 - L'attività amministrativa relativa allo status dei giudici tributari.

2.1 - I concorsi per la copertura dei posti vacanti.

2.2 - Il congelamento di alcune sezioni.

2.3 - Decadenza per motivi diversi dall'incompatibilità prevista dall'art. 8 lettere c ed i D.Lgs. N° 545/92.

2.4 - La dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità.

2.5 - La gestione del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità prevista dalle lettere c ed i dell'art. 8 D.Lgs. N° 545/92.

2.6 - La natura degli atti del Consiglio ed il rapporto esistente con il decreto presidenziale o ministeriale.

3 - L'attività di vigilanza sul funzionamento delle Commissioni.

4 - L'attività disciplinare.

4.1 - I procedimenti disciplinari.

4.2 - Il regolamento per il procedimento disciplinare.

4.3 - I comportamenti di rilevanza disciplinare contestati.

4.4 - L'iniziativa disciplinare.

4.5 - Per un corretto esercizio dell'azione disciplinare.

5 - L'attività regolamentare e consultiva.

5.1 - Le risoluzioni del Consiglio di Presidenza.

5.2 - Le risoluzioni adottate nel 1999.

5.3 - La risoluzione N° 3/99 sull'istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

5.4 - L'attività consultiva.

6 - I rapporti del Consiglio con il Ministero delle Finanze ed altre articolazioni dello Stato.

6.1 - I rapporti con il Ministero delle Finanze.

6.2 - I rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e gli Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

6.3 - I rapporti con il Garante della Privacy.

6.4 - I rapporti con la Guardia di Finanza.

7 - I problemi di funzionamento del Consiglio.

PARTE SECONDA - La giurisdizione tributaria.

1 - Il giudizio di Cassazione.

2 - Il collegamento delle Commissioni Tributarie con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione.

3 - Le Commissioni Tributarie: a) le strutture personali.

3.1 - Le modalità di acquisizione dei dati rilevanti.

3.2 - La magistratura tributaria - La necessaria riforma della possibile anticipazione nell'assunzione delle funzioni.

3.3 - Il personale della Segreteria.

3.4 - I corsi di aggiornamento per i giudici e per il personale della Segreteria.

3.5 - Biblioteca delle Commissioni Tributarie.

4 - Le Commissioni Tributarie: b) le strutture materiali.

4.1 - I locali

4.2 - Gli strumenti di lavoro.

4.3 - I programmi della Sogei.

5 - Le Commissioni Tributarie: c) l'attività giurisdizionale.

5.1 - I dati statistici.

5.2 - I fattori che influiscono sulla produttività.

5.3 - La riduzione delle pendenze.

5.4 - Il giudice singolo.

5.5 - Il contenuto dell'attività giurisdizionale.

5.6 - La qualità delle decisioni.

5.7 - La conoscenza del diritto tributario sostanziale e processuale e gli effetti sul contenzioso.

5.8 - L'Ufficio del Massimario.

5.9 - La soccombenza e la condanna alle spese.

PARTE TERZA - Le riforme necessarie.

1 - Le riforme indicate nelle prime due parti ed il Disegno di legge del Governo presentato al Senato.

2 - Le modifiche della composizione del Consiglio di Presidenza e delle modalità di voto.

3 - La modifica delle tabelle E ed F allegate al D.Lgs. N° 545/92.

4 - La necessaria distinzione dei concorsi per gli aspiranti alla nomina a componente delle Commissioni Tributarie da quelli per i giudici tributari in servizio.

PARTE QUARTA - Il ritardo della relazione e la nuova sede del Consiglio di Presidenza.


RISOLUZIONI - ANNO 2000

N° 1 - Modifica della Risoluzione N° 10/98 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

N° 2 - Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

N° 3 - Efficacia delle delibere di decadenza del Consiglio di Presidenza e modalità di esecuzione delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato di accoglimento dei ricorsi o delle istanze di sospensiva contro i provvedimenti di decadenza dei giudici tributari.

N° 4 - Risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali sezioni.

N° 5 - Criteri per la nomina dei componenti del Garante del contribuente.

N° 6 - Criteri per la formazione dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi per l'anno 2001.


LEGGE 27 LUGLIO 2000 N° 212
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO
DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (in G.U. N° 177 del 31 luglio 2000).

Parere del Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 24 lettera i D.Lgs. N° 545/92, sulle modificazioni del contenzioso tributario previste nell'art. 9 della bozza di decreto legislativo approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2000.


ORDINANZE E SENTENZE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ANNO 2000

N° 2 - Ordinanza 17 dicembre 1999 - 7 gennaio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Catasto - Immobili - Tariffe d'estimo e rendite catastali già determinate (in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto esercizio, da parte del legislatore, di una funzione tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso di potere e di irragionevolezza, con conseguente assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino - Questione già rigettata - Manifesta infondatezza. D.L. 23 gennaio 1993, N° 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, N° 75), art. 2. Cost., artt. 3, 24 e 113.

N° 8 - Ordinanza 10-12 gennaio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Accertamento induttivo, sulla base di coefficienti presuntivi del reddito - Prospettata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e del principio di ca-pacità contributiva - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 2 marzo 1989, n° 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n° 154), artt. 11 e 12. Costituzione, artt. 23 e 53.

N° 18 - Sentenza 12-21 gennaio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione sollevata - Difetto - Eccezione di inammissibilità basata su circostanze di fatto, come tali, valutabili soltanto dal giudice rimettente - Reiezione. Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra le parti, e anche tra sistemi processuali diversi, nonché del diritto di difesa - Specificità del processo tributario - Non irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore con riguardo all'ammissibilità dei singoli mezzi di prova - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, commi 1 e 4. Costituzione, artt. 3 e 24. Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle Commissione tributarie - Divieto di prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, commi 1 e 4. Costituzione, art. 24. Contenzioso tributario - Concordato di massa (accertamento con adesione del contribuente) - Causa ostativa costituita dal procedimento penale a carico del contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva archiviazione o definizione con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva dell'imputato - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità. D.L. 30 settembre 1994, N° 564, (convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, N° 656), artt. 2-bis, comma 2, e 3.

N° 25 - Sentenza 20 gennaio - 4 febbraio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sui redditi -Redditi a tassazione separata - Notaio - Indennità per cessazione dalle funzioni notarili - Tassabilità, anche per la quota costituita dalla contribuzione a carico del professionista - Denunciata disparità di trattamento tra i contribuenti, e in relazione al diverso regime tributario dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur inciso da una sentenza di illegittimità costituzionale (n° 178 del 1986), con pregiudizio della adeguatezza della prestazione indennitaria - Diversità delle situazioni a confronto e dei relativi assetti normativi - Non fondatezza della questione. D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917, art. 16, primo comma, lettera e). Costituzione, artt. 3, 38 e 53.

N° 51 - Sentenza 3-7 febbraio 2000 - Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo. Referendum abrogativo -Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Ritenuta alla fonte - Richiesta di abolizione - Limite della materia tributaria - Include anche le disposizioni che attengono al momento accertativo ed a quello attuativo della fattispecie impositiva - Precedenti analoghe richieste referendarie - Inammissibilità - Conferma - Inammissibilità della richiesta referendaria. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 600; legge 27 dicembre 1997, N° 449. Costituzione, art. 75, secondo comma.

N° 70 - Sentenza 6-17 marzo 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Eccezione di carente motivazione - Sufficienza degli elementi descrittivi contenuti nell'ordinanza - Ammissibilità della questione. Tributi locali - Imposte comunali di consumo - Abolizione - Contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte -Commissione, istituita presso il Ministero delle finanze, incaricata di definire i rapporti tra Comuni e appaltatori - Potere della Commissione di deliberare secondo equità ovvero anche in deroga a disposizioni contrattuali, indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti, su iniziativa di una sola delle parti - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 649, artt. 3 e 4. Costituzione, artt. 3, 24, 41 e 42.

N° 92 - Ordinanza 23-31 marzo 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Definizione della questione relativa alla competenza da parte dello stesso giudice di pace rimettente, con esaurimento del suo potere decisorio - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., artt. 7 e 9. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113.

N° 93 - Ordinanza 23-31 marzo 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione civile - Controversie in materia di contributi consortili - Competenza del Tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace -Prospettazione di una questione non di legittimità costituzionale, ma piuttosto diretta a fini cautelativi contro un eventuale annullamento dell'emananda decisione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità. Cod. proc. civ., artt. 7 e 9. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113. Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione di contributi consortili - Applicabilità delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette - Manifesta inammissibilità della questione. Cod. proc. civ., art. 9; r.d. 13 febbraio 1933, N° 215. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 113.

N° 112 - Ordinanza 13-20 aprile 2000 - Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Contenzioso tributario - Pubblica udienza - Istanza delle parti alla trattazione della causa in pubblica udienza - Circolare del Ministero delle finanze - Interpretazione delle norme processuali (d.lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 33) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato della Commissione tributaria regionale di Venezia - Lamentata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'ordine giudiziario - Preliminare delibazione di ammissibilità del conflitto - Insussistenza della legittimazione passiva e del requisito oggettivo - Inammissibilità del ricorso. Circolare del Ministero delle finanze (emanata dal Direttore generale) N° 242 del 21 ottobre 1998. Legge 11 marzo 1953, N° 87, art. 37.

N° 114 - Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, N° 688 (Misure urgenti di entrate fiscali).

N° 117 - Ordinanza 13-21 aprile 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudice a quo - Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 600, art. 36-bis; D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 26 - recte: legge 27 dicembre 1997, N° 449, art. 28; D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 25. Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Termine per l'amministrazione - Carattere ordinatorio non comportante effetto decadenziale, attribuito con efficacia retroattiva da una norma di interpretazione -Asserita violazione delle prerogative del potere giudiziario, nonché del diritto di difesa, del divieto di norme retroattive e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza. Legge 27 dicembre 1997, N° 449, art. 28. Costituzione, artt. 3, 24, 25, 53, 97, 98, 101, 102, 104, primo comma, e 113. Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. N° 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 25. Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97.

N° 122 - Ordinanza 13-27 aprile 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse in genere - Violazioni di norme tributarie - Ipotesi in cui uno stesso fatto è previsto da una disposizione penale e da una che prevede la sanzione amministrativa - Lamentata inapplicabilità della sola disposizione speciale - Ius superveniens - Sopravvenuta abrogazione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie (ex art. 20 della legge 7 gennaio 1929, N° 4) e nuova disciplina dei reati in materia di imposte - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.Lgs. 18 dicembre 1997, N° 472. Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76

N° 128 - Ordinanze 13 aprile - 3 maggio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Notificazione degli accertamenti in rettifica nei confronti del solo marito - Responsabilità solidale dei coniugi oltre che per gli obblighi tributari, anche per quelli derivanti da futuri accertamenti - Lamentata lesione del principio di eguaglianza tra i coniugi, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. Legge 13 aprile 1977, N° 114, art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma. Costituzione, artt. 3, 15, 24, 29 e 53.

N° 163 - Sentenza 25-31 maggio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione sollevata - Riesame della rilevanza alla luce di sopravvenute innovazioni legislative - Richiesta di restituzione degli atti al rimettente - Rigetto. Imposte e tasse - Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia - Affidamento al concessionario dei servizi di riscossione dei tributi - Ritenuto eccesso di delega, per violazione dei criteri direttivi fissati nella delega legislativa al Governo - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 9 luglio 1997, N° 237, art. 7, comma 1. Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, N° 662).

N° 165 - Sentenza 25-31 maggio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di secondo grado - Sospensione della sua esecutività, in pendenza di ricorso per cassazione o di ricorso alla commissione tributaria centrale - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina (ex art. 373 cod. proc. civ.) della sospensione dell'esecuzione per i giudizi civili devoluti alla cognizione del giudice ordinario - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.

N° 170 - Ordinanza 25 maggio - 1 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta su indennità di esproprio - Estensione della tassazione, con riferimento ai terreni inclusi in una zona determinata, per l'innanzi non considerata - Asserita disparità di trattamento fra con-tribuenti, nonché lamentata violazione dei principi relativi alla decretazione d'urgenza (per difetto dei presupposti giustificativi) e alla capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione dell'atto introduttivo in ordine alla rilevanza della questione -Manifesta inammissibilità. Legge 24 marzo 1993, N° 75, art. 1, comma 2. Costituzione, artt. 3, 53 e 77.

N° 181 - Ordinanza 25 maggio - 8 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Rimborso dell'imposta, in caso di nullità dell'atto di alienazione o di trasferimento -Condizione della mancanza di causa imputabile alle parti - Asserita lesione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 31, terzo comma. Costituzione, art. 53, primo comma.

N° 185 - Ordinanza 7-9 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imposta decennale - Ritenuta natura di imposizione sul patrimonio - Conseguente, lamentata, violazione del principio di capacità contributiva, con irragionevole disparità di trattamento tra le società assoggettate all'imposta e le persone fisiche che ne sono escluse - Questione già reiteratamente dichiarata non fondata - Mancanza di argomenti nuovi -Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 3. Costituzione, artt. 3 e 53.

N° 189 - Sentenza 7-13 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Giudizi innanzi alle Commissioni tributarie - Valore eccedente i cinque milioni di lire - Inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente, anziché dal difensore abilitato - Omessa previsione che il contribuente possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente o del collegio - Lamentata, ingiustificata, discriminazione in quanto fondata sull'importo della lite, con violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Interpretazione delle norme anche alla luce dei criteri direttivi della legge delega (30 dicembre 1991, N° 413) - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 12, comma 5, e 8, commi 3 e 4. Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma.

N° 201 - Ordinanza 8-16 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposta sulle successioni e donazioni - Oneri deducibili - Indeducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede, il quale abbia rinunciato all'eredità prima della dichiarazione di successione - Asserita disparitàdi trattamento, rispetto all'ipotesi di rinuncia successiva alla denuncia di successione e all'ipotesi del chiamato all'eredità (art. 460 cod. civ.), nonché lamentata violazione del principio di capacità contributiva e di tutela della famiglia - Prospettazione perplessa della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 31 ottobre 1990, N° 346, art. 24. Costituzione, artt. 3, 31 e 53. Imposta sulle successioni e donazioni - Beni relitti - Calcolo tabellare - Tariffe d'estimo rideterminate (ai sensi del D.Lgs. N° 568 del 1993) - Applicazione dal 1° gennaio 1992 limitatamente alle imposte dirette e non anche per altri settori impositivi - Lamentato, ingiustificato, deteriore trattamento dell'imposizione indiretta (rispetto a quella diretta), con violazione del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.D.Lgs. 28 dicembre 1993, N° 568, art. 1, comma 2; d.l. 23 gen-naio 1993, N° 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, N° 75), art. 2, comma 1, quarto periodo. Costituzione, artt. 3 e 53.

N° 215 - Ordinanza 8-19 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta di registro - Parti in causa - Pagamento solidale dell'imposta e inapplicabilità della surrogazione nelle ragioni, azioni e privilegi spettanti all'ammi-nistrazione, per le parti che hanno assolto l'obbligo di pagamento - Prospettata, irragionevole, equiparazione delle parti del contratto e delle parti in causa, con lesione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131, artt. 57, comma 1, e 58, comma 1. Costituzione, artt. 3 e 24.

N° 217 - Ordinanza 8-19 giugno 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Sentenza di primo grado - Esclusione della possibilità di sospenderne l'esecuzione, in pendenza di appello - Lamentata violazione del diritto di difesa, nonché disparità di trattamento tra le controversie in materia di imposte devolute alla cognizione del giudice ordinario e quelle attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.

N° 222 - Ordinanza 8-19 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sull'incremento di valore degli immobili ( INVIM) - INVIM decennale - Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma. Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

N° 237 - Ordinanza 8-22 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Prova testimoniale - Esclusione - Carenza assoluta di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 7, comma 4. Costituzione, artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76.

N° 242 - Ordinanza 19-23 giugno 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) -Esercizio di attività in locali diversi, siti in un unico edificio o in edifici contigui o in complessi unitari, ovvero su aree contigue - Applicabilità dell'imposta in misura unica a favore di ciascun Comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni Comune - Lamentata duplicazione dell'imposta, rispetto all'insediamento insistente in un unico Comune, con conseguente disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ed estensione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 30 dicembre 1988, N° 549 (non convertito), art. 1, comma 5; d.l 2 marzo 1989, N° 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, N° 144). Costituzione, artt.3 e 53.

N° 253 - Ordinanza 22 giugno - 3 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria - Sottoposizione all'imposta - Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario -Riproposizione in termini identici della medesima questione già sollevata nell'ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, N° 131. Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, comma terzo.

N° 259 - Ordinanza 3-6 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Controversie in materia di tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - Proponibilità dell'azione giudiziaria subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità in parte qua della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 638, art. 20. Costituzione, artt. 24 e 113.

N° 260 - Ordinanza 3-6 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito copia dei conti intrattenuti con i contribuenti - Lamentato difetto di imparzialità, nonché dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre asseritamente identiche situazioni, in contrasto inoltre con il principio di capacità contributiva - Discrezionalità legislativa in tema di tutela del segreto bancario - Insussistenza dei vizi lamentati - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 633, art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, N° 413. Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

N° 275 - Ordinanza 6-12 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Avviso di accertamento - Termine per la proposizione del ricorso alla Commissione provinciale - Mancata previsione della sospensione della prescrizione nell'ipotesi di oggettivo impedimento del ricorrente - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. Cod. civ., art. 2964 e 2942, in relazione all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, N° 546. Costituzione, art. 24.

N° 277 - Ordinanza 6-13 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ingiunzione (procedimento per) -Crediti derivanti da contratto (nella specie, vantati da un'azienda municipalizzata) - Applicabilità della procedura speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Ritenuta posizione di privilegio in ordine alla prova a favore dell'amministrazione ingiungente - Lamentata, non giustificata, equiparazione di crediti da imposta e crediti da contratto - Necessità della verifica di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza della questione. Legge 24 dicembre 1908, N° 797, art. 1, trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, N° 639. Costituzione, artt. 3 e 24.

N° 278 - Ordinanza 6-13 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione a seguito di ordinanza di restituzione degli atti al rimettente per ius superveniens - Argomentazione plausibile sulla persistente rilevanza - Ammissibilità della questione. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio indifferenziato - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 643, art. 23. Costituzione, art. 76 (in relazione alla legge 9 ottobre 1971, N° 825, art. 10, comma secondo, numero 11).

N° 285 - Ordinanza 6-14 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta di registro - Fondi inedificabili utilizzati per la coltivazione di cava - Rettifica di valore da parte degli uffici - Preclusione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai fondi edificabili - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131, art. 52, comma 4. Costituzione, artt. 3 e 53.

N° 287 - Ordinanza 6-14 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta di registro - Valore degli immobili iscritti a catasto - Determinazione - Ritenuta carenza di criteri oggettivi, applicabili a tutti i contribuenti - Lamentata disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra contribuenti a seconda che dispongano o meno della rendita catastale dei loro beni - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi - Manifesta infondatezza. D.P.R.26 aprile 1986, N° 131, art. 52, comma 4. Costituzione, art. 3.

N° 290 - Ordinanza 6-14 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalità dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalità e di indefettibilità della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.P.R. 23 gennaio 1973, N° 43, art. 334, in relazione all'art. 282. Costituzione, artt. 3, 25, 101, 111 e 113.

N° 291 - Ordinanza 6-14 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali. Immediata ricorribilità al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilità, da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. Legge 24 novembre 1981, N° 689, artt. 18 e 22; D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203, artt. 4, comma 3, e 5. Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113. Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni già sostituite con precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.Lgs. 5 giugno 1998, N° 203, artt. 4, comma 3, e 5. Costituzione, art. 25.

N° 301 - Sentenza 11-19 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudice rimettente - Giurisdizione del giudice ordinario - Eccepito difetto, con conseguente difetto di rilevanza della questione sollevata - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione. Imposta comunale di pubblicità - Presupposti dell'imposizione - Ritenuto assoggettamento all'imposta di forme di propaganda di contenuto ideologico senza fini di lucro - Asserito contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero e con il principio di capacità contributiva - Erronea interpretazione del sistema normativo di riferimento - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, artt. 5, 8, 15, 20 e 21. Costituzione, artt. 21 e 53, primo comma.

N° 316 - Ordinanza 11-20 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Prestazioni professionali - Prestazioni difensive nel processo penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata esenzione dall'imposta, a differenza di altre prestazioni sottratte all'imposizione "per motivi di rilevante utilità culturale e sociale", in conformità della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i principi della legge delega, con disparità di trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, e nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a una norma priva di rilevanza nel giudizio a quo - Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio - Manifesta inammissibilità. D.P.R. 26 ottobre 1972, N° 633, artt. 1, 3, 10 e 18. Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 76 (in relazione all'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, N° 825).

N° 325 - Ordinanza 11-21 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Accertamento con adesione del contribuente - Possibilità di determinazione dell'obbligazione tributaria e di definizione della controversia, in assenza di parametri normativi di riferimento e senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice o l'attività istruttoria, con rimessione alle valutazioni dell'accertatore della eventuale non punibilità dei reati - Carenza di motivazione in ordine agli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 19 giugno 1997, N° 218, artt. da 1 a 9, e, in particolare, 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma. Costituzione, artt. 2, 23, 53 e 97.

N° 329 - Ordinanza 11-21 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrativo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure -Manifesta infondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, artt. 16, comma 5, 53, comma 2, e 20, comma 1. Costituzione, artt. 3, 24 e 76 (in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, N° 413).

N° 330 - Ordinanza 11-21 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Sospensione del processo tributario - Sospensione necessaria per pregiudizialità e su istanza delle parti - Omessa previsione -Denuncia di irragionevole diversità di disciplina rispetto a quella dettata per il processo civile, con violazione inoltre del criterio direttivo della legge delega, per mancato adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile - Questione già decisa nel senso della non fondatezza -Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art.39. Costituzione, artt. 3, primo comma, e 76 (in relazione all'art.30, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n° 413).

N° 331 - Ordinanza 11-21 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili concessi in superficie - Soggetto passivo del tributo - Individuazione nel concedente - Asserito contrasto con i criteri direttivi fissati nella legge delega - Inapplicabilità della norma denunciata nei giudizi principali - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 3, comma Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione alla legge 23 ottobre 1992, N° 421, art. 4, comma 1, lettera a)

N° 351 - Sentenza 12-25 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di area fabbricabile - Valore dell'area dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (ICI), che risulti inferiore all'indennità di espropriazione - Riduzione dell'indennità ad un importo pari a tale valore - Prospettata lesione del principio di adeguatezza dell'indennità di esproprio, dei principi sull'imposizione tributaria e di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra proprietari espropriati, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504, art. 16, comma 1. Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97.

N° 384 - Ordinanza 12-27 luglio 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Esclusione della detrazione del credito di imposta -Conseguente, lamentata, doppia imposizione, in contrasto con i principi di eguaglianza, di capacità contributiva e di imparzialità dell'amministrazione - Questione già oggetto di esame o riconducibile alla ratio di precedente pronuncia - Manifesta infondatezza. Legge 16 dicembre 1977, N° 904, art. 2, secondo comma (ora art. 14, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917). Co-stituzione, artt. 3, 53 e 97.

Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N° 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, N° 421).

N° 412 - Ordinanza 13-31 luglio 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Base imponibile Assegni vitalizi corrisposti, alla cessazione della carica, ai consiglieri regionali - Quote dei contributi versati al fondo di previdenza (costituito, nella specie, presso la Regione Lazio) - Deducibilità dalla base imponibile -Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917, art. 47, comma 1, lettera i). Costituzione, art. 53.

N° 416 - Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, N° 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

N° 418 - Ordinanza 28 settembre - 11 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina - Applicabilità agli acquisti a titolo originario per usucapione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli acquisti a titolo derivativo nonché asserito contrasto con il principio di capacità contributiva e con la tutela del diritto di proprietà - Prospettazione perplessa ed ancipite della questione - Manifesta inammissibilità. Legge 6 agosto 1954, N° 604, art. 1, primo comma. Costituzione artt. 3, 42 e 53.

N° 430 - Ordinanza 9-19 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Ripetizione di indebito - Istanza di rimborso di ritenute alla fonte -Termine decadenziale - Decorrenza dal versamento eseguito dal sostituto d'imposta - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'Amministrazione e tra i contribuenti, con lesione del diritto di azione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 38. Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

N° 433 - Sentenza 12-24 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice a quo -Rigetto. Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale - Poteri di controllo della Commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruità delle imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente - Lamentata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1996, N° 546, art. 48. Costituzione, artt. 53, 97, 104, 101, secondo comma, e 108.

N° 435 - Ordinanza 12-24 ottobre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 48. Costituzione, artt. 2, 23 e 53. Contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonché proponibilità delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 48, comma 5. Costituzione, artt. 23, 97 e 101. Contenzioso tributario - Conciliazione delle controversie tributarie - Competenza del dirigente dell'ufficio a determinare le condizioni della proposta e dell'accettazione - Contraddittorietà e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 545, art. 37, comma 4-bis. Costituzione, artt. 23 e 97.

N° 455 - Ordinanza 23 ottobre - 2 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione. D.P.R. 29 settembre 1973, N° 602, art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996, N° 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, N° 30). Costituzione, artt. 24 e 42.

N° 457 - Ordinanza 23 ottobre - 2 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche - Criteri di determinazione della tassa - Lamentata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega - Sopravvenuta normativa in materia - Previsione di definizione agevolata dei rapporti non conclusi - Restituzione degli atti al giudice rimettente. D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507, art. 47, commi 1 e 2. Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera b, numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, N° 421).

N° 465 - Ordinanza 23 ottobre - 3 novembre 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. D.Lgs. 31 dicembre 1992, N° 546, art. 46, comma 3. Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

N° 525 - Sentenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, N° 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).

N° 535 - Ordinanza 15-23 novembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario -Ricorsi alle commissioni censuarie - Accoglimento ope legis, per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali -Lamentata eliminazione di un grado di giudizio - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. D.L. 9 agosto 1993, N° 287, art. 1; d.l. 9 ottobre 1993, N° 405, art. 1. Costituzione, artt. 3, 53, 101 e 102.

N° 550 - Ordinanza 27 novembre - 6 dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse -Definizione agevolata dei rapporti tributari - Definizione dei periodi di imposta per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi - Obbligo del contribuente di versare un importo forfettario di lire due milioni per ciascuno dei periodi suscettibili di accertamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al versamento della più onerosa somma, rispetto a quanti ottengano la definizione automatica con il pagamento di sole lire centomila, anche se con dichiarazione infedele - Manifesta infondatezza della questione. Legge 30 dicembre 1991, N° 413, art. 38, comma 5. Costituzione, artt. 3 e 53.

N° 555 - Ordinanza 27 novembre - 6 dicembre 2000 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Versamenti mensili dell'imposta - Termine di scadenza coincidente con giorno non lavorativo (per le banche) - Effettuazione del versamento nel primo giorno lavorativo precedente - Prospettata, irragionevole, discriminazione dei contribuenti tenuti ai versamenti dell'IVA rispetto alla generalità dei debitori, per i quali vale la regola di maggior favore della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione. D.L. 11 aprile 1989, N° 125 (convertito in legge 2 giugno 1989, N° 214), art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 27 aprile 1990, N° 90 (convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, N° 165. Costituzione, art. 3.



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